SEZIONE I - Responsabilità Civile Professionale
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, a sensi di legge, per l'esercizio di un'impresa legalmente costituita ed autorizzata alla:
- intermediazione di servizi turistici
- organizzazione di viaggi, con eventuale prestazione in proprio di servizi di cucina, medico - infermieristici, sociali, ricreativi, sportivi a livello dilettantistico;
- vendita e/o intermediazione di servizi turistici ad altri operatori.
La Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali, materiali e patrimoniali involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività professionale indicata in polizza. L'assicurazione comprende la vendita e/o intermediazione di servizi non propriamente turistici, ma che sono comunque oggetto di attività dell'assicurato nel rispetto della vigente legislazione ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi di studio, eventi sportivi, fiere e manifestazioni, congressi, biglietti per spettacoli e per manifestazioni sportive, ecc.) complementari e/o integrativi dei servizi turistici fornti dai consumatori. E' compresa la responsabilità per i danni provocati dalle persone di cui l'Assicurato debba rispondere (anche del fatto doloso di queste ultime), inclusi gli accompagnatori ed i collaboratori nello svolgimento delle loro mansioni.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta di dipendenti, accompagnatori o collaboratori che agiscono nell'ambito delle loro mansioni per conto dell'Assicurato, a secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di piu' assicurati. Nel caso che a seguito dell'inadempimento totale o parziale dei servizi relativi all'esecuzione del viaggio o soggiorno l'Assicurato si trovasse nella necessità di portare a termine detti servizi, al fine di rispettare gli obblighi contrattuali, la Impresa autorizza l'Assicurato ad organizzare tali servizi, sempre che l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità dell'Assicurato coperta dalle condizioni di polizza.
La garanzia comprende le maggiori spese incontrate a tale scopo, sempre che le stesse siano ragionevolmente necessarie ad evitare o contenere i danni.
Art. 2 - Organizzazione di viaggi studenteschi
Laddove l'Assicurato organizzi gite scolastiche, vacanze studio, viaggi di scolaresche e/o studenti, l'assicurazione viene estesa alla responsabilità personale degli insegnanti accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli studenti.
Questa garanzia viene prestata fino alla concorrenza massima di € 1.550.000,00 per evento in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti.
Art. 3 - Escursioni facoltative
Premesso che l'Assicurato pubblicizza la possibilità di prenotare ed usufruire in loco di escursioni facoltative organizzate e realizzate da terzi, si conviene fra le parti che la garanzia della polizza in essere è operante anche per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare a sensi di legge per danni subiti dai consumatori in relazione alle suindicate escursioni locali, sia che il prezzo dell'escursione venga pagato all'Assicurato oppure all'organizzazione locale.
Rimane fermo il diritto della Impresa di agire in rivalsa ai sensi delle normative vigenti nei confronti del fornitore locale o di altri soggetti eventualmente responsabili, con l'esclusione dei dipendenti ed accompagnatori dell'Assicurato salvo il caso di comportamento doloso degli stessi.
Art. 4 - Massimali e limiti di indennizzo
La garanzia di cui alla presente Sezione I è prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
1) Danni materiali e corporali
€ 2.100.000,00 per sinistro
Con i seguenti sottolimiti:
€ 520.000,00 per persona per danni corporali subiti
€ 260.000,00 per danni materiali a cose.
2) Perdite patrimoniali
€ 30.000,00 per ogni anno assicurativo, con il limite di € 20.000,00 per ogni evento nei limiti previsti dalla CCV Convenzione internazionale sul contratto di viaggio ratificata in Italia con la legge 27.12.1977 n. 1084 e dal decreto legislativo 17.3.1995 n111.
Art. 5 - Esclusioni
L'assicurazione non comprende:
a) i danni conseguenti a insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell'Assicurato;
b) la responsabilità derivante all'Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizio diverso da attività sociali, ricreative, sportive a livello dilettantistico o prestazioni di cucina e medico infermieristiche;
c) i danni di cui l'intermediario debba eventualmente rispondere, ai sensi dell'art. 19 della C.C.V., in qualità di organizzatore;
d) i danni avvenuti in occasione di guerra, sia essa dichiarata o meno, e di guerra civile;
e) i danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di polizze di assicurazione o ritardi nel pagamento dei relativi premi nonché ogni controversia relativa a detti contratti d'assicurazione;
f) i danni conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento, sottrazione di denaro, preziosi, documenti o titoli al portatore.
g) i danni derivanti dalla responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto;
h) i danni connessi ad emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici.
Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai consumatori dell'Assicurato, restano esclusi dall'assicurazione gli importi dovuti a titolo di restituzione totale o parziale del costo del pacchetto o servizio turistico acquistato o dall'eventuale minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta.
Art. 5bis) Liquidazione dei danni
Al fine di agevolare ed accelerare la trasmissione della documentazione utile all'accertamento del danno, l'Assicurato, al momento della richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, deve richiedere allo stesso i seguenti documenti:
- dichiarazione attestante il verificarsi dell'evento dannoso;
- copia di certificazione medica, ospedaliera e/o altra documentazione rilasciata da pubblica autorità;
- ricevute, fatture e/o altri documenti di spesa relativi all'evento accaduto;
- generalità degli eventuali testimoni dell'evento dannoso;
- in caso di furti e/o smarrimenti, copia della denuncia alle autorità competenti;
- ogni altra eventuale documentazione probatoria relativa al sinistro.
L'Assicurato dovrà trasmettere alla Impresa oltre ai documenti sopra indicati, la relazione di eventuali accompagnatori di viaggio e del fornitore del servizio in merito al reclamo avanzato dal danneggiato.
Fermo quanto previsto all'Art. 7) delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, la Impresa entro 60 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione, inerente il sinistro ed utile per la sua quantificazione, si impegna a comunicare la propria determinazione in ordine alla valutazione dello stesso.
Entro 30 giorni dalla data di accettazione dell'entità del danno da parte del danneggiato, la Impresa procederà alla liquidazione del sinistro che avverrà in Italia ed in Euro.
SEZIONE II - Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro
Art. 6 - Responsabilità Civile verso terzi (RCT)
L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese ) per danni involontariamente cagionati a terzi per:
- morte e lesioni corporali;
- distruzione o deterioramento di cose; in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, ivi compreso il rischio derivante dalla proprietà e conduzione degli uffici nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e dei relativi impianti fissi e attrezzature ivi esistenti.
Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua conseguenti a guasti o rotture accidentali degli impianti idrici o di riscaldamento il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di € 250,00 per ciascun sinistro.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere compresi collaboratori, dipendenti ed accompagnatori.
Art. 7 - Estensioni diverse
A titolo esemplificativo e non limitativo l'assicurazione comprende anche:
a) il rischio derivante dalle attività (anche esterne) preliminari, complementari, accessorie e sussidiarie all'attività descritta in polizza;
b) il rischio della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, congressi compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
c) il rischio della proprietà e della manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni;
d) il rischio della proprietà e della gestione, nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi; il rischio derivante dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande, restando inteso che, in gestione affidata a terzi, l'assicurazione opera per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente, con l'intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti;
e) il rischio derivante dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
f) il rischio della committenza di cui all'art. 2049 del C.C., di dipendenti muniti di regolare patente di abilitazione che, per conto dell'Assicurato si trovino alla guida di auto o motoveicoli non di proprietà dell'Assicurato stesso né da lui presi o dati in locazione;
h) i rischi in genere ai sensi dell'articolo 2049 del C.C.
Art. 8 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Sono invece considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali:
- titolari ed i dipendenti di altre ditte che possono trovarsi nell'ambito dell'azienda per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo e pulizia, semprechè ed in quanto non prendano parte ai lavori formanti oggetto dell'assicurazione;
- i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- professionisti in genere che abbiano rapporti occasionali con l'Assicurato e frequentino l'azienda in ragione del loro incarico.
Art.9 - Esclusioni
Dalla garanzia RCT sono esclusi i danni:
1) relativi alla circolazione di veicoli a motore immatricolati, nonché dalla proprietà ed uso di unità naviganti o aereomobili;
2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
3) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
4) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o trovantesi sui mezzi in sosta nell'ambito dei luoghi dove si svolge l'attività;
5) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
6) da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni eseguiti in proprio
dall'Assicurato;
7) derivanti da interruzioni o sospensioni di attività di terzi;
8) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall' Assicurato ed allo stesso non imputabili a' sensi di legge.
Dalle garanzie RCT e RCO sono esclusi i danni:
9) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
10) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
11) derivanti da trasformazioni dell'atomo o da uso di sostanze radioattive;
12) derivanti dalla proprietà o gestione di fabbricati adibiti a villaggio turistico, albergo o comunque di beni mobili o immobili destinati ad uso turistico:
13) i danni derivanti dalla responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o
indirettamente derivante, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto;
14) i danni connessi ad emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici.
Art.10 - Responsabilità personale di dirigenti e dipendenti in genere, collaboratori e accompagnatori designati dall'assicurato.
L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile professionale e diretta di dirigenti, quadri, dipendenti in genere dell'Assicurato, collaboratori ed accompagnatori designati dall'Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato/Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.
A tali effetti sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni, semprechè, dall'evento, derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P., entro i massimali previsti per la RCO.
Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
Art. 11 - Committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione
L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati a terzi nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione degli uffici nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, di pulizia, verifiche, riparazioni, sostituzioni, installazioni e/o posa in opera del macchinario e delle attrezzature relative all'attività dichiarata in polizza.
Art. 12 - Danni a veicoli sotto carico e scarico o in sosta
L'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli terrestri sotto carico e scarico ed agli autoveicoli e
motoveicoli di terzi e di dipendenti stazionanti nell'ambito degli immobili di proprietà od uso dell'Assicurato ove si svolge l'attività descritta in polizza, fermo tuttavia quanto stabilito dall'art.9) Esclusioni punto 1) della presente sezione di polizza. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni mezzo danneggiato.
Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi.
Art. 13 - Danni da interruzione o sospensione di attività
A parziale deroga dell'art. 9) Esclusioni punto 7) della presente sezione di polizza, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Questa garanzia è prestata entro il massimale per danni a cose, con un limite di risarcimento di € 50.000,00 per evento e con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno, col minimo di € 1.500,00 per evento.
Art. 14 - Prelievo, consegna e rifornimento
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi conseguenti ad operazioni di movimentazione della merce, comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento, con l'esclusione comunque dei danni derivanti a seguito della circolazione dei veicoli a motore.
Art. 15 - Mezzi meccanici.
La garanzia comprende il risarcimento dei danni derivanti dalla proprietà e dal funzionamento delle macchine operatrici e dei mezzi meccanici di trasporto e di sollevamento, anche se operanti in aree aperte ad uso pubblico, fermo quanto disposto in merito alla assicurazione obbligatoria.
S'intendono esplicitamente esclusi dal risarcimento i danni alle persone trasportate ed a cose che le persone medesime portano con sé.
Art.16 - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO).
La Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per gli infortuni ( escluse le malattie professionali) sofferti in occasione di lavoro o servizio dai propri dipendenti o lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione che abbiano determinato la morte o lesioni corporali dalle quali sia derivata una invalidità permanente.
La presente garanzia è prestata previa deduzione di una franchigia fissa, a carico dell'Assicurato, di € 2.500,00.
Agli effetti dell'assicurazione RCO i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.
L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, oppure abbia, in buona fede, errato nell' interpretazione delle relative norme vigenti.
Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Art.17 - Infortuni subiti dai dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.
A parziale deroga della condizione "Persone non considerate terzi" lett. c), sono considerati terzi, nei limiti di massimale previsto per l'assicurazione RCO, anche per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti durante lo svolgimento delle proprie mansioni, i dipendenti dell' Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.
Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione RCO rappresenta il limite globale di esposizione della Impresa anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di RCO.
Art. 18 - Prestatori d'opera utilizzati nell'ambito dell'impresa compresi i lavoratori interinali.
In deroga alle condizioni "Persone non considerate terzi" lett. c), qualora l'assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, di prestatori d'opera non dipendenti, lavoratori interinali compresi, gli stessi sono considerati terzi, entro i limiti di massimale previsti per l'assicurazione RCO, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni.
L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato nella sua qualità di committente per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell'Assicurato.
Art. 19 - Massimali
Le garanzie di cui alla presente Sezione II sono prestate fino a concorrenza dei seguenti limiti :
a) per la Responsabilità Civile verso Terzi (art. 6) della presente sezione di polizza:
€ 2.100.000,00 per evento e con sottolimite di € 520.000,00 per danni materiali.
b) per la responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (art.16) della presente sezione di polizza:
€ 2.100.000,00 per evento e con sottolimite di € 520.000,00 per prestatore di lavoro infortunato.
SEZIONE III - Norme comuni
Art. 20 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il mondo intero.
Art. 21 - Franchigie e scoperti
Per le responsabilità conseguenti a danni materiali e perdite patrimoniali si applicherà uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni danno, con il minimo di € 35,00 per ogni danneggiato ed il massimo di € 1.500,00 per evento.
Art. 22 - Diritto di rivalsa
La Impresa è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni utili per consentire l'esercizio del diritto di rivalsa. La Impresa rinuncia a rivalersi nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, accompagnatori o collaboratori che agiscono nell'ambito delle loro mansioni.
Art. 23 - Conformità agli obblighi di legge
La presente assicurazione risponde alle prescrizioni ed agli obblighi del decreto legislativo 06/09/2005 nr. 206 (codice del consumo) e della CCV (legge 27.12.1977 n. 1084 ) e comprende in via sostanziale e non formale tutti i contenuti minimi previsti dallo schema tipo approvato dalla Legge Regionale in materia di turismo".
Art. 24 - Clausola di cumulo
Fermo restando i massimali indicati in polizza, qualora nello stesso evento fossero coinvolti più organizzatori di viaggio ed intermediari di servizi turistici assicurati con polizze di primo rischio emesse da Filo Diretto Assicurazioni S.p.A., il massimale per evento viene fissato in € 15.000.000,00, fermo comunque il limite previsto da ogni singola polizza, e lo stesso si intenderà unico indipendentemente dal numero degli organizzatori di viaggio ed intermediari di servizi turistici coinvolti.
Qualora la somma dei massimali complessivamente assicurati eccedesse l'importo di € 15.000.000,00, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.